Il percorso travagliato per il riconoscimento dell’Inno nazionale della Repubblica Italiana
In vista dell’evento di Pisa dedicato ai simboli della Repubblica, presento una riflessione sul travagliato iter di riconoscimento dell’Inno nazionale della Repubblica Italiana.
Situazione attuale relativa alle modalità di esecuzione dell’Inno nazionale (DPR 14 marzo 2025)
Ad oggi, l’inno nazionale è pienamente riconosciuto per legge e regolato nelle sue modalità ufficiali di esecuzione. Rimane però aperto il capitolo della riforma costituzionale, che dovrebbe attribuirgli la stessa dignità già riconosciuta alla bandiera italiana nell’art. 12 della Costituzione.
La scelta provvisoria dell’inno e il vuoto normativo del dopoguerra
“Il Canto degli Italiani” ha vissuto una storia singolare. Il Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1946, presieduto da Alcide De Gasperi, acconsentì all’uso dell’Inno di Mameli come Inno nazionale della Repubblica Italiana. Questo il testo del comunicato stampa che annunciava il provvedimento:
“(…) Su proposta del Ministro della Guerra si è stabilito che il giuramento delle Forze Armate alla Repubblica e al suo Capo si effettui il 4 novembre p.v. e che, provvisoriamente, si adotti come Inno nazionale l’Inno di Mameli”.
Questa condizione di “provvisorietà” rimase immutata per decenni. La Costituzione del 1948, all’articolo 12, riconobbe la bandiera, ma non menzionò l’inno nazionale, producendo un vuoto normativo che avrebbe pesato per oltre settant’anni.
Il primo riconoscimento nel 2012
Soltanto nel 2012, con la legge 222/2012 sulle celebrazioni civili, l’inno ottenne un primo riconoscimento indiretto, limitato all’ambito educativo, ma ancora privo di un fondamento giuridico definito come simbolo della Repubblica.
“Art. 1 A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito delle attività finalizzate all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento, nonché sulle vicende che hanno condotto all’Unità nazionale, alla scelta dell’inno di Mameli e della bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione, anche alla luce dell’evoluzione della storia europea.”
La legge 4 dicembre 2017, n. 181
Il vero cambio di passo arrivò con la legge 4 dicembre 2017 n. 181, che per la prima volta dichiarò formalmente:
“Art. 1. La Repubblica riconosce il testo del Canto degli italiani di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale proprio inno nazionale. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità di esecuzione del Canto degli italiani quale inno nazionale.”
D.P.R. 14 marzo 2025 – Modalità di esecuzione dell’Inno nazionale
L’articolo stabilisce innanzitutto che, durante l’esecuzione dell’Inno nazionale, tutti i presenti devono stare in piedi, in posizione composta. Possono mantenere il silenzio oppure partecipare cantando.
Viene poi previsto che, nelle cerimonie in cui sia presente una bandiera di guerra o di istituto, oppure il Presidente della Repubblica, così come nelle ricorrenze delle festività nazionali, sia in Italia sia all’estero, l’inno debba essere eseguito senza l’introduzione iniziale. In tali occasioni, l’esecuzione consiste nella ripetizione per due volte consecutive delle prime due quartine del testo di Goffredo Mameli e, sempre due volte di seguito, del ritornello, come previsto dallo spartito originale di Michele Novaro.
Tutela storico–musicale e flessibilità applicativa nelle cerimonie pubbliche
La norma stabilisce inoltre che la partitura ufficiale e la registrazione audio di riferimento — realizzata dalla Banda Interforze per l’esecuzione orchestrale o bandistica dell’inno — siano pubblicate sul sito istituzionale del Governo dal Cerimoniale di Stato. Sullo stesso sito devono essere resi disponibili anche gli autografi dello spartito musicale di Novaro e del testo de Il Canto degli Italiani di Mameli.
Al di fuori delle situazioni formali appena indicate, per eventi sportivi di rilievo nazionale o internazionale, per iniziative pubbliche o per occasioni svolte presso istituzioni pubbliche, è possibile eseguire l’inno anche integralmente. In tali contesti è ammesso l’uso dell’introduzione, la modifica della tonalità o delle voci, l’impiego di differenti complessi strumentali oppure l’utilizzo di basi registrate.
Resta fermo che eventuali disposizioni specifiche relative alle modalità di esecuzione dell’inno nel Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico continuano ad applicarsi.
Infine, è previsto che il Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Cerimoniale della Presidenza della Repubblica possano individuare ulteriori occasioni in cui l’inno debba essere eseguito secondo le modalità definite da questo articolo.
Iniziative della Fondazione OMRI per il riconoscimento costituzionale
L’inno nazionale ha ottenuto negli anni un importante riconoscimento storico, sancito però da norme di rango ordinario e non da una disposizione costituzionale. Per questo motivo la Fondazione Insigniti OMRI ha promosso negli anni diverse iniziative volte a ottenere l’inserimento esplicito de Il Canto degli Italiani nell’articolo 12 della Costituzione, accanto al Tricolore.
Un momento particolarmente significativo si è avuto l’11 aprile 2024, quando la Fondazione ha formalmente richiesto ai presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato di sostenere il riconoscimento costituzionale dell’inno nazionale. Questa sollecitazione, successivamente rilanciata anche in convegni, incontri istituzionali e interventi pubblici, ha rafforzato il percorso verso una piena equiparazione simbolica fra inno e bandiera. La proposta, sostenuta in più sedi istituzionali e culturali, mira infatti a conferire all’inno la medesima dignità costituzionale già attribuita al Tricolore, riconoscendone il ruolo centrale nella storia e nell’identità della Repubblica.

