Dopo il nuovo richiamo della Santa Sede, la Fondazione Insigniti OMRI torna su un tema che affronta da oltre tre anni: ordini cavallereschi non riconosciuti, titoli di dubbia autorevolezza e riconoscimenti che possono trasformarsi in strumenti di prestigio e interessi personali. Il presidente Francesco Tagliente: «Prima di accettare un titolo, bisogna verificare chi lo conferisce e quale valore rappresenta».
Il richiamo della Santa Sede riporta all’attenzione un problema sul quale la Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana si interroga e interviene da oltre tre anni. Non una questione marginale, né una polemica riservata agli appassionati di ordini cavallereschi, ma un tema che riguarda il significato del merito, la credibilità delle istituzioni e la tutela delle persone che possono essere indotte in errore da denominazioni altisonanti, diplomi, insegne e cerimonie dal valore non sempre verificabile.
Il 10 ottobre, con una precisazione ufficiale pubblicata sul Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede e ripresa oggi sull’Osservatore Romano la Segreteria di Stato è tornata a chiarire la propria posizione sugli ordini equestri, dopo aver ricevuto numerose richieste di informazioni. Il documento ribadisce che, oltre ai propri ordini, la Santa Sede riconosce e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Tutti gli altri ordini equestri, siano essi di nuova istituzione o si richiamino a tradizioni medievali, non sono riconosciuti dalla Santa Sede, che dichiara di non poter garantire la loro legittimità storica e giuridica, le loro finalità e i loro sistemi organizzativi. La precisazione richiama inoltre il rischio di abusi, il rilascio illecito di documenti e l’uso improprio di luoghi sacri, ribadendo che non viene attribuito valore ai diplomi cavallereschi e alle insegne rilasciati da sodalizi non riconosciuti. La Segreteria di Stato considera inoltre inappropriato l’utilizzo di chiese e cappelle per le cosiddette cerimonie di investitura.
Non è un dettaglio. È un richiamo netto alla necessità di distinguere la tradizione autentica dalle denominazioni che possono evocarla senza possederne i presupposti, e il valore di un riconoscimento dalla sua semplice rappresentazione esteriore.
Una questione che la Fondazione segue da anni
La Fondazione Insigniti OMRI affronta questo tema fin dalla sua costituzione. In questi anni insieme con Michele D’Andrea Enrico Passaro e altri studiosi della materia abbiamo richiamato più volte l’attenzione sui rischi legati alla proliferazione di ordini cavallereschi non riconosciuti, titoli onorifici di dubbia consistenza e iniziative che fanno leva sul desiderio, comprensibile ma talvolta poco ponderato, di ottenere un riconoscimento pubblico.
Oggi sono arrivate nuove richieste di chiarimento da parte di numerosi insigniti della Fondazione, provenienti da diverse aree geografiche e appartenenti a differenti categorie professionali e sociali. È anche per rispondere a queste sollecitazioni che riteniamo utile tornare sull’argomento, mettendo a disposizione informazioni e criteri di valutazione.
Il fenomeno, infatti, non riguarda soltanto chi aspira a entrare in un ordine cavalleresco. Negli ultimi tempi sono giunte anche a me e ad altri membri della Fondazione proposte di titoli onorifici, lauree honoris causa, titoli accademici, benemerenze e altre forme di riconoscimento, spesso provenienti da associazioni e soggetti non istituzionali.
Occorre essere chiari: non tutto ciò che nasce al di fuori delle istituzioni pubbliche è per questo ingannevole o illecito. Il punto è un altro: ogni proposta deve essere verificata, senza lasciarsi condizionare dal nome altisonante dell’ente, dalla solennità della cerimonia o dalla promessa di entrare in una cerchia di persone prestigiose.
Il prestigio non si compra e non si trasferisce con un diploma
Un’onorificenza non è un semplice accessorio, né un titolo da aggiungere al proprio curriculum per accrescere la propria visibilità. È un riconoscimento che acquista significato in relazione a chi lo conferisce, alle regole che ne disciplinano l’attribuzione e ai meriti che intende valorizzare.
La stessa attenzione deve essere riservata ai titoli che richiamano il mondo accademico e istituzionale. Una laurea honoris causa, un titolo accademico o una benemerenza non acquistano valore per il solo fatto di essere presentati con una denominazione prestigiosa: è necessario verificare la natura del soggetto conferente, la sua effettiva autorevolezza e il fondamento del riconoscimento.
C’è poi un aspetto che merita particolare attenzione. Quando una persona conosciuta e stimata accetta un titolo, il suo nome finisce inevitabilmente per essere associato all’organizzazione che glielo attribuisce. La sua presenza può diventare una testimonianza implicita della credibilità di quell’ente, delle sue attività e dei suoi valori.
Il rischio è che si produca un effetto paradossale: non è il riconoscimento ad accrescere il prestigio di chi lo riceve, ma è il prestigio di chi lo riceve ad accrescere la credibilità di chi lo conferisce.
Per questo, prima di accettare un titolo, dovremmo porci due domande. La prima è: che cosa aggiunge questo riconoscimento alla mia persona? La seconda, forse ancora più importante, è: che cosa aggiunge la mia persona all’ente che me lo conferisce?
Sono domande semplici, ma aiutano a comprendere che accettare un riconoscimento comporta anche una responsabilità. La buona fede di chi lo riceve non esclude la necessità di informarsi, così come il prestigio personale non mette al riparo dal rischio di essere inconsapevolmente utilizzati per accreditare realtà la cui autorevolezza deve ancora essere dimostrata.
Le vicende giudiziarie impongono prudenza e trasparenza
La cronaca ha riportato anche vicende nelle quali la legittimità di alcune iniziative legate a ordini dinastici e alla circolazione di titoli è stata oggetto di denunce e interrogazioni parlamentari.
Tra queste, le contestazioni rese pubbliche nel 2026 in relazione ad attività connesse agli ordini sabaudi e a presunte operazioni di compravendita di onorificenze. Sulla vicenda sono state riferite iniziative presso la Procura di Torino e sono stati chiesti chiarimenti in sede parlamentare. Emanuele Filiberto di Savoia ha respinto le accuse, negando che vengano vendute onorificenze e sostenendo che i contributi riguardino attività associative e partecipazione agli eventi.
È necessario attenersi ai fatti e rispettare le garanzie di tutti: denunce, contestazioni e interrogazioni non equivalgono a responsabilità accertate. Spetta alla magistratura svolgere le verifiche di sua competenza e stabilire se siano stati commessi illeciti.
Il richiamo di queste vicende, dunque, non serve a formulare giudizi anticipati su singole persone o organizzazioni. Serve a ricordare quanto siano importanti la trasparenza, la tracciabilità delle attività e la corretta informazione, soprattutto quando vengono utilizzati nomi, simboli e tradizioni che possono suscitare fiducia.
Riconoscere il merito significa anche proteggerlo
Il problema non è l’aspirazione a essere riconosciuti. È naturale che una persona desideri vedere apprezzati il proprio impegno, il proprio lavoro e il contributo offerto alla comunità. Il problema nasce quando il riconoscimento si separa dal merito e diventa un obiettivo da perseguire attraverso titoli, insegne e appartenenze che promettono prestigio senza offrire garanzie adeguate.
La Fondazione Insigniti OMRI, nel rispetto della propria natura apolitica e della propria missione, intende contribuire a una cultura del riconoscimento fondata sulla serietà, sulla trasparenza e sulla coerenza dei comportamenti. Non per alimentare diffidenze indiscriminate, ma per aiutare le persone a compiere scelte consapevoli e a distinguere ciò che ha un fondamento verificabile da ciò che si limita a presentarsi come prestigioso.
Quali onorificenze sono riconosciute e quali regole valgono in Italia?
Per orientarsi in un panorama spesso confuso è necessario partire dalla normativa italiana e distinguere le onorificenze ufficiali dai titoli che si limitano a richiamarne il prestigio.
Gli ordini cavallereschi nazionali della Repubblica Italiana sono cinque: l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), l’Ordine Militare d’Italia, l’Ordine al Merito del Lavoro, l’Ordine della Stella d’Italia e l’Ordine di Vittorio Veneto, quest’ultimo non più conferibile. Le onorificenze repubblicane sono attribuite secondo le procedure previste dall’ordinamento e non possono essere sostituite da titoli rilasciati da associazioni private.
Un secondo ambito è quello delle onorificenze straniere. Gli Stati, nell’esercizio della propria sovranità, possono conferire le proprie decorazioni anche a cittadini italiani. La loro accettazione, tuttavia, non equivale automaticamente al diritto di fregiarsene pubblicamente in Italia: per l’uso nel territorio nazionale è prevista l’autorizzazione secondo le procedure stabilite dalla legge.
Una disciplina specifica riguarda le onorificenze della Santa Sede. Il bollettino del 10 ottobre 2026 ha ribadito che la Santa Sede riconosce i propri cinque ordini equestri — l’Ordine Supremo del Cristo, l’Ordine dello Speron d’Oro, l’Ordine Piano, l’Ordine di San Gregorio Magno e l’Ordine di San Silvestro Papa — e riconosce e tutela soltanto, al di fuori di essi, il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Per i cittadini italiani, l’uso delle onorificenze pontificie e di quelle del Santo Sepolcro è soggetto all’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre le onorificenze del Sovrano Militare Ordine di Malta possono essere utilizzate senza tale autorizzazione. Anche la Croce Pro Ecclesia et Pontifice e la Palma del Pellegrino non richiedono autorizzazione, in quanto considerate distintivi d’onore e non onorificenze di profilo strettamente cavalleresco.
Il quadro normativo è definito principalmente dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, e dalle disposizioni attuative. L’articolo 7 disciplina l’uso in Italia delle onorificenze conferite da ordini non nazionali o da Stati esteri e prevede, per l’uso non autorizzato, una sanzione amministrativa. La normativa vieta inoltre il conferimento di onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche da parte di enti, associazioni o privati: per questa violazione sono previste la reclusione da sei mesi a due anni e una multa da 645,57 a 1.291,14 euro, secondo gli importi riportati dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio.
È dunque fondamentale non confondere tre situazioni diverse: un ordine non riconosciuto dalla Santa Sede; un’onorificenza straniera il cui uso in Italia richiede un’autorizzazione; un titolo conferito in violazione della normativa o nell’ambito di una condotta fraudolenta. La valutazione giuridica dipende dalla natura dell’ente, dalle modalità del conferimento e dai comportamenti concretamente tenuti.
Da queste regole discende un criterio pratico: prima di accettare un’onorificenza, occorre verificare chi la conferisce, quale riconoscimento possiede, quale valore giuridico e storico può documentare e se il suo uso pubblico sia consentito. La denominazione solenne, un diploma, un mantello o una cerimonia d’investitura non sono, da soli, garanzia di legittimità.
Il richiamo della Santa Sede assume perciò un significato che va oltre la dimensione religiosa e cavalleresca: mette in guardia dal rischio che persone in buona fede siano indotte in errore e che il prestigio delle istituzioni venga utilizzato per accreditarne altre prive di un fondamento verificabile.
Prefetto Francesco Tagliente Presidente della Fondazione Insigniti OMRI
