Mi è stato chiesto di chiarire quanto ho affermato nelle interviste rilasciate a Repubblica e all’AGI a proposito del divario fra il testo poetico di Goffredo Mameli e lo spartito di Michele Novaro, tra loro non coincidenti.
La mia osservazione si inserisce nel dibattito parlamentare relativo alla proposta di riconoscere «Il Canto degli Italiani» nella Costituzione, inserendone il riferimento nell’articolo 12 della Carta fondamentale.
Che cosa si intende per «non coincidenza» fra il testo poetico e la partitura musicale?
Nel rinviare a un prossimo contributo affidato a un esperto della materia, mi limito a una considerazione essenziale: il testo poetico di Mameli e lo spartito di Michele Novaro sono due elementi strettamente legati, ma distinti per natura e funzione. Il primo appartiene alla dimensione letteraria, mentre il secondo è una composizione musicale destinata al canto.
Nel passaggio dalla poesia alla musica, il testo può essere adattato alle esigenze della cantabilità, attraverso modifiche, sostituzioni o aggiunte di parole, ripetizioni di parti o di intere strofe, nonché variazioni negli accenti e nella scansione ritmica. Ne è un esempio il «sì!» con cui si conclude il ritornello dell’inno, aggiunto da Novaro ma perfettamente coerente con la tradizione musicale internazionale.
Non si tratta, dunque, di contrapporre Mameli a Novaro, né di mettere in discussione la paternità dell’inno. Si tratta, piuttosto, di riconoscere che il testo poetico e la sua realizzazione musicale appartengono a piani distinti, che concorrono a formare un’unica composizione: l’inno.
Il significato della scelta costituzionale
La questione assume un rilievo particolare nel dibattito sulla proposta di costituzionalizzare «Il Canto degli Italiani». La legge 4 dicembre 2017, n. 181, ha riconosciuto il testo de «Il Canto degli Italiani» di Goffredo Mameli e lo spartito di Michele Novaro quali elementi costitutivi dell’inno nazionale.
La scelta di una formulazione costituzionale essenziale — «L’inno nazionale della Repubblica è “Il Canto degli Italiani”» — può essere quindi letta come una modalità per riconoscere unitariamente l’inno nella sua identità storica, culturale e istituzionale, senza che la norma debba entrare nel dettaglio delle questioni poetiche e musicali.
È questo, a mio avviso, il punto centrale: la Costituzione è chiamata a riconoscere il simbolo della Repubblica nella sua unità, non a risolvere in sede normativa ogni questione filologica relativa alla sua formazione e alla sua esecuzione.
Il Canto degli Italiani è, insieme, parola, musica e memoria collettiva. È questa unità, maturata nella storia e condivisa da generazioni di italiani, a conferirgli il suo valore di simbolo nazionale.
